In occasione delle elezioni europee, amministrative e regionali del 2024, i lavoratori dipendenti coinvolti nei seggi elettorali hanno diritto alla retribuzione per i giorni di assenza dal lavoro. I permessi elettorali sono concessi a coloro che ricoprono ruoli come presidente di seggio, segretario, scrutatore e rappresentante di lista. Vediamo nel dettaglio come funzionano questi permessi e quali sono i giorni retribuiti.
La disciplina dei permessi elettorali riguarda i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato che svolgono le funzioni di presidente di seggio, segretario, scrutatore e rappresentante di lista durante le elezioni del 2024. Questi lavoratori hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per l’intero periodo delle operazioni di voto e scrutinio, con i giorni di assenza considerati come giorni lavorativi. Per coloro che lavorano dal lunedì al venerdì, l’assenza è retribuita solo per il lunedì 10 giugno, mentre per il sabato possono scegliere tra un giorno di riposo compensativo o il rimborso della giornata. Per chi lavora dal lunedì al sabato, entrambi i giorni di assenza sono retribuiti come se fossero stati lavorati.
Per quanto riguarda la domenica, giorno festivo, i lavoratori hanno diritto a un giorno di riposo dopo le operazioni di voto, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale. I lavoratori sono esentati dagli obblighi lavorativi anche se il loro turno di lavoro è diverso da quello ai seggi. Al termine delle operazioni di voto, devono consegnare al datore di lavoro la documentazione relativa ai giorni e alle ore lavorate al seggio elettorale.
I permessi elettorali sono concessi per i giorni di sabato 8 e lunedì 10 giugno, con la possibilità di un ulteriore giorno retribuito se le operazioni si protraggono oltre la mezzanotte di lunedì. I lavoratori hanno diritto anche a un giorno di riposo compensativo per la domenica elettorale, da usufruire il giorno successivo alle elezioni. La retribuzione per l’attività svolta ai seggi elettorali è disciplinata dalla legge 178/1981, con deducibilità dalle imposte sul reddito per le giornate lavorate. Questi permessi costituiscono un diritto del lavoratore e il datore di lavoro non può opporvisi.